I CONGIUNTI – L’ENIGMA INTERPRETATIVO AGGIORNATO CON I CHIARIMENTI DEL GOVERNO

IL NUOVO DECRETO

Il nuovo D.P.C.M. del Governo Conte ha stabilito che dal 4 maggio “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

CHI SONO I CONGIUNTI?

Fin dalle ore immediatamente successive alla conferenza stampa tenuta dal Presidente Conte in molti si sono chiesti quali fossero i soggetti qualificabili come “congiunti”.

Da subito, infatti, gli utenti del web si sono scatenati alla ricerca del significato di tale termine, divenuto negli ultimi giorni una delle parole più ricercate su internet.

Il 27 aprile il sito dell’Ansa ha riportato alcune interviste effettuate ad esponenti del Governo in cui si è detto che si potrebbe far visita anche a “fidanzati” e “affetti stabili”.

Si attendono però i chiarimenti nelle ormai note F.A.Q. sul sito istituzionale del Governo.

È doveroso premettere che si tratta di un tema delicato, che incide in senso limitativo su libertà costituzionali, e che tali chiarimenti, se verranno emessi come è stato preannunciato, pur non avendo di per sé alcuna valenza normativa, potrebbero tuttavia aiutare ad orientarsi sulla linea applicativa che verrà tenuta.

Le difficoltà interpretative derivano dal fatto che non si rinviene nel diritto civile una definizione espressa della locuzione “congiunti”.

 Ma partiamo dalle norme e dalla giurisprudenza.

ESISTE UNA DEFINIZIONE NORMATIVA DI “CONGIUNTI”?

Codice civile

All’interno del codice civile non è presente una definizione di “congiunti”, ma solo di parenti e affini.

I parenti sono coloro che discendono da una stessa persona, fino al sesto grado.

Il grado si calcola contando le persone e togliendo lo stipite: ad esempio, tra nonno e nipote vi è parentela di secondo grado; i cugini (figli di fratelli) sono per legge parenti di quarto grado.

Gli affini sono il coniuge e i parenti dell’altro coniuge, ad esempio marito e cognata; oppure nuora e suocera.

L’art. 10 c.c., che riguarda l’abuso di immagine altrui, menziona incidentalmente il termine congiunti con riferimento a genitori, coniuge e figli, ma senza fornire una definizione esaustiva.

Codice penale

All’interno del codice penale si trova invece, agli effetti della legge penale, una definizione di prossimi congiunti, all’art. 307 c.p.

Tale norma, nel prevedere il reato di “assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”, stabilisce la non punibilità di chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, indicando gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.

Tuttavia la norma fornisce una definizione ai fini dell’individuazione degli effetti della legge penale e in ogni caso riguarda i “prossimi congiunti”, che secondo un’interpretazione letterale potrebbe essere considerata una nozione più restrittiva rispetto alla locuzione “congiunti”.

Inoltre uno sforzo interpretativo potrebbe indurre a prendere in esame anche l’art. 649 c.p., rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”.

Tale disposizione menziona: il coniuge non legalmente separato, la parte dell’unione civile, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, l’adottante o l’adottato, fratelli e sorelle conviventi.

Occorre considerare però che l’istituzione familiare è mutata negli anni, pertanto si rende opportuno segnalare taluni approdi giurisprudenziali relativi ai congiunti.

I FIDANZATI SONO CONGIUNTI?

Un conforto giurisprudenziale alla qualificazione dei fidanzati come congiunti deriva da alcune sentenze relative al risarcimento dei danni derivanti dal decesso o dalle lesioni gravi riportate da un congiunto.

Si pensi ad esempio ad un incidente stradale in cui Tizio decede o riporta lesioni molto gravi: la fidanzata Caia ha diritto al risarcimento dei danni?

Uno spunto è stato offerto dalla Cassazione Civile nel 2013 che, nel ribadire il diritto dei prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali seriamente invalidanti, a causa del fatto illecito altrui, al risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, ha aggiunto alcuni importanti principi.

Va risarcito il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione.

Il fondamento normativo è l’art. 2 della Costituzione, che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona.

Si legge nella sentenza che “in tema di risarcimento del danno a soggetto diverso da colui che sia stato vittima di gravi lesioni per il fatto illecito altrui, si deve riconoscere rilevanza giuridica all’esistenza di un rapporto affettivo, non necessariamente assimilabile ad un rapporto di coniugio, purchè già instaurato alla data di verificazione dell’illecito ed avente caratteri di serietà e stabilità”.

Tali principi sono stati altresì richiamati in una sentenza della Cassazione penale del 2014: in questo caso, in relazione ad un incidente stradale, si è posto il problema della risarcibilità del danno subito dalla fidanzata della vittima, non convivente.

A tal proposito i Giudici hanno chiarito che risulta giuridicamente rilevante un legame affettivo saldo e duraturo, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità.

Resterebbe in ogni caso oscuro il preciso significato del concetto di “affetti stabili”, pur offrendo queste sentenze qualche spunto interpretativo.   

CONCLUSIONI

L’unica certezza è che la locuzione “congiunti” ha creato un “enigma interpretativo” e che è auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Governo, in quanto si tratta pur sempre di limitazioni a libertà fondamentali, che in quanto tali necessitano sia di guarentigie costituzionali sia di chiarezza espositiva.

NORMATIVA E SENTENZE RICHIAMATE

D.P.C.M. del 26 aprile 2020 – Art. 10 c.c. – artt. 74 e seguenti c.c. (parentela e affinità) – art. 307 c.p. – art. 649 c.p. – art. 2 Cost.

Sentenze: Cass. Civ. sez. III, del 21/03/2013 n. 7128- Cass. Pen. Sez. IV, del 16/10/2014 n. 46351

Avv. Fabiana Rovegno

AGGIORNAMENTO – INTERVENUTI I CHIARIMENTI DEL GOVERNO

Sul sito del Governo sono state pubblicate le F.A.Q., ossia le risposte alle domande frequenti sulle misure adottate.

Riportiamo di seguito la risposta relativa ai congiunti.

“Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

Come avevamo ipotizzato il Governo ha precisato che occorre fare riferimento alle norme del codice civile su parenti e affini, nonché alla giurisprudenza intervenuta sugli illeciti civili.

Nell’articolo sopra riportato è spiegato come si calcola il grado di parentela.

Visto che le F.A.Q. parlano di parenti fino al sesto grado e di affini fino al quarto grado vediamo più nel dettaglio.

Come si calcola il grado tra parenti?

I parenti in linea retta sono le persone di cui l’una discende dall’altra, ad esempio padre e figlio, oppure nonno e nipote.

Per loro il grado si calcola contando le generazioni e quindi le persone escludendo lo stipite (ossia  il parente da cui discende l’altro).

Esempio: tra padre e figlio vi è parentela di primo grado, perché le generazioni sono due, ma non si conta il padre che in questo caso è lo stipite; nonno e nipote sono parenti di secondo grado (tre generazioni, ma non si conta il nonno).

I parenti in linea collaterale hanno uno stipite comune ma non discendono l’uno dall’altro, ad esempio fratello e sorella, zio e nipote.

Anche per loro il grado si calcola contando le generazioni escludendo lo stipite, per cui si parte da uno dei due, si sale fino allo stipite comune e poi si discende fino all’altro.

Esempio: tra zio e nipote vi è parentela di terzo grado; i figli di cugini sono parenti di sesto grado.

Come si calcola il grado tra affini?

Poiché gli affini sono il coniuge e i parenti dell’altro coniuge, il grado di affinità è pari al grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge.

Esempio: Tizio e Caia sono marito e moglie – Sempronia è madre di Tizio e suocera di Caia – Caia e Sempronia sono affini di primo grado, perché madre e figlio sono parenti di primo grado.

Prendendo l’esempio dei cugini del coniuge citato nelle F.A.Q., il coniuge e i cugini dell’altro coniuge sono affini di quarto grado perché tra cugini (figli di fratelli) vi è parentela di quarto grado.

Avv. Fabiana Rovegno

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