MOLESTIE TELEFONICHE

È reato anche l’invio di messaggi sgraditi

Dopo la pausa estiva torna la rubrica “Dalla vostra parte”, condotta dall’Avv. Fabiana Rovegno. Da questo mese, inizia a riprendere le sue pubblicazioni trattando un tema di grande attualità: quello sulle molestie telefoniche. La Redazione

MOLESTIE TELEFONICHE: spesso il soggetto che agisce non si rende conto della rilevanza penale che la stessa può assumere. 

Sovente colui o colei che viene imputato/a per molestie telefoniche, lungi dall’immaginare le conseguenze sul piano penale delle proprie azioni, sottovaluta con leggerezza la portata dei propri comportamenti. Talvolta, infatti, pur comprendendo l’idoneità della propria condotta ad arrecare molestia o disturbo ai danni di un’altra persona, interferendo in modo inopportuno nella sua sfera di libertà, il soggetto che agisce non si rende conto della rilevanza penale che la stessa può assumere. 

1 – In cosa consiste una molestia?

È definita come ciò che altera dolosamente, fastidiosamente e inopportunamente la condizione psichica di una persona ed è irrilevante se tale alterazione sia durevole o momentanea.

2 – Cosa prevede il codice penale?

L’art. 660 c.p. stabilisce che: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.   

3 – Una sentenza di alcuni giorni fa

La Cassazione, con sentenza depositata lo scorso 20 settembre, ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato un uomo ad € 300,00 di ammenda per avere inviato alla ex fidanzata messaggi  telefonici tali da tediare la vittima e avere contattato persone a lei vicine, in particolare il suo psicoterapeuta, affinchè intercedessero con lei per convincerla a riprendere la relazione sentimentale.

Tale sentenza chiarisce che il reato non è escluso dalla possibilità della vittima di bloccare il contatto indesiderato, in quanto ciò che rileva è l’idoneità della condotta ad arrecare il turbamento e non il fatto che la vittima non abbia bloccato il contatto.

4 – Può essere anche un’unica condotta?

La risposta è sì, purché risulti particolarmente significativa.

Vediamo alcuni casi

Una sentenza sottoposta al vaglio della Cassazione nel 2013 è stata annullata “perché il fatto non sussiste”, in quanto si discuteva di una telefonata rispetto alla quale non erano emerso il fine di molestia. Essa era  intervenuta in orari normali e al più avrebbe potuto integrare, in ragione del contenuto offensivo della stessa, i reati di ingiuria e minaccia, che furono però dichiarati estinti in quanto era stata rimessa la querela.

La Cassazione, in tale sentenza, richiama alcune precedenti pronunce di condanna, proprio al fine di evidenziare i tratti che contraddistinguono  la molestia telefonica.

In un caso, ad esempio, è stata ritenuta molesta una sola telefonata dell’ex moglie perché effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta, atteso il carattere oggettivamente molesto e disturbante della telefonata.

In un altro è stato condannato al pagamento di un’ammenda di € 300,00 (poi  € 1.000,00 a seguito della sentenza di Cassazione) il marito che, nel contesto di una separazione tra coniugi conflittuale, aveva telefonato alla moglie dopo la mezzanotte per contestarle di non averle fatto vedere il figlio minore, in quanto tale comportamento è stato considerato dalla Cassazione una molesta intrusione in ore riservate al riposo.

5 – Le molestie telefoniche anche al di fuori della sfera delle relazioni intime / affettive

Sebbene tale reato evochi alla mente soprattutto fattispecie attinenti alla sfera affettiva, ovviamente possono perpetrarsi condotte moleste anche in altri contesti.

Ad esempio nel 2021 la Cassazione, chiamata a pronunciarsi in relazione al caso di un soggetto che aveva inviato numerosi sms e messaggi whatsapp ad una collega, coimputata in altro procedimento penale per i reati di abuso di ufficio e falso in atto pubblico, ha affermato che ciò che rileva è l’invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità di quest’ultimo di “bloccare” il suo interlocutore.

Avv. Fabiana Rovegno

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