UNA RIFLESSIONE SULL’ONU E L’UCRAINA

Troppo spesso sui social si trascura la figura internazionale dell’ONU in questa vicenda, argomentando un suo presunto impedimento su ciò che accade in Ucraina, per via del “diritto di veto” che avrebbe in materia la Russia, nella sua qualità di Stato membro permanente in seno al “Consiglio di sicurezza” di questo organismo. Noi abbiamo voluto approfondire la questione.

LONU, Organizzazione delle Nazioni Unite è presieduto da un Segretario Generale, eletto, su proposta del Consiglio di Sicurezza, dalla Assemblea generale che è composta da 193 Stati membri.

Attualmente il Segretario generale dell’ONU è il diplomatico portoghese Antonio Guterres.

L’attività dell’ONU è regolata da uno Statuto, che, essendo stato sottoscritto da più Stati, ha valenza di trattato e quindi è assoggettato al diritto internazionale.

È stato firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 dagli originari 51 Stati membri ed è entrato in vigore, dopo le singole ratifiche, il 24 ottobre del 1945.

Accanto al Segretario generale opera un Consiglio di Sicurezza formato da 15 Stati membri, all’interno del quale vi sono i cinque Stati permanenti, che in ordine alfabetico sono Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti, muniti del cosiddetto “potere di veto” per impedire la deliberazione di eventuali provvedimenti, anche contro le risoluzioni degli altri restanti componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Sicurezza è presieduto con turnazione mensile – secondo ordine alfabetico – da uno dei singoli stati membri. Nel mese in corso è toccato alla Russia.

Ora si dice che essendo la Russia uno dei cinque Stati membri del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto, la questione ucraina non può essere messa in discussione sul tavolo dell’ONU.

Ricordando però che l’art. 24 dello Statuto dello Nazioni Unite, recita che al Consiglio di Sicurezza viene conferita “la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale“, credo sia il caso di andare ad approfondire la questione.

E allora andando a scartabellare tra i vari articoli dello Statuto leggiamo che a norma dell’art. 27 le decisioni del Consiglio di Sicurezza devono essere prese con un voto favorevole di almeno nove Membri (comma 2), con l’avvertenza però che, quando uno Stato membro è parte di una controversia, tale Stato membro deve astenersi dal voto nelle decisioni annoverate dal capitolo VI (Soluzione pacifica delle controversie) e dal paragrafo 3 dell’art. 52 (Accordi regionali)

L’art. 27, che ai paragrafi 2 e 3 specificava la necessità dei voti affermativi dei cinque membri permanenti, è stato infatti modificato, nel senso di cui sopra, nel 1965, quando la dimensione del Consiglio è stata aumentata da 11 a 15 membri.

Una modifica questa molto importante perché sostanzialmente, riconoscendo l’impossibilità della partecipazione al voto di uno Stato membro direttamente interessato da una diatriba internazionale, introducendo il principio dell’astensione, aggira il cosiddetto “potere di veto”!

Inoltre, nel caso che il Consiglio di sicurezza  non possa agire, l’Assemblea Generale può sostituirlo nella sua responsabilità primaria relativa alla violazione della pace, minaccia alla pace e atti di aggressione grazie ad una risoluzione del 1950.

Ed ancora l’art. 99 dello Statuto stabilisce che il segretario generale possa portare all’attenzione del Consiglio di sicurezzaqualsiasi questione che a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”.

In base a questi articoli della questione ucraina all’ONU si è parlato e l’Assemblea generale ha approvato il 23 febbraio 2023 una risoluzione con 141 sì 7 contrari e 32 astenuti, con la quale si sottolinea “la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace completa, giusta e duratura in linea con la carta delle Nazioni Unite”. Il testo “ribadisce l’impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’unità e integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti” chiedendo “la cessazione delle ostilità e il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze militari russe” (Fonte: Rai News).

Però l’Assemblea generale non ha previsto l’invio dei Caschi blu in Ucraina, come invece ha fatto per altre controversie internazionali accadute in altri quadranti del mondo, lasciando inspiegabilmente campo libero alla NATO (costituita a Washington il 4 aprile 1949) che in tale questione non ha titolo a nessun intervento, essendo la NATO, come a suo tempo l’alter ego il Patto di Varsavia (Polonia – 14 maggio 1955), un’alleanza sorta puramente a scopo difensivo.

E l’Ucraina non fa parte della NATO.

Un cordiale saluto da parte di Gian Battista Cassulo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *